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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Norme in materia ambientale.

(omissis)

Art. 77.
(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale).
(omissis)

        6. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di «buono» entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purchè sussista almeno uno dei seguenti motivi:

            a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

            b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

            c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.

        7. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

            a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;

            b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.

(omissis)

 

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Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(omissis)

Capo IV
DELLE AGENZIE PUBBLICHE

Art. 115.
(Articolo 116 T.U. 1926).

        Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.
        La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
        Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
        La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
        È ammessa la rappresentanza.

(omissis)

Art. 135.
(Articolo 136 T.U. 1926).

        I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
        Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
        Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
        I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
        Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
        La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

 

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Art. 136.
(Articolo 137 T.U. 1926).

        La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
        Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.
        La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
        L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

(omissis)

Art. 138.
(Articolo 139 T.U. 1926).

        Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

            1o essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

            2o avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

            3o sapere leggere e scrivere;

            4o non avere riportato condanna per delitto;

            5o essere persona di ottima condotta politica e morale;

            6o essere munito della carta di identità;

            7o essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

        La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.
        Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

(omissis)

 

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Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(omissis)

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
        2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

            a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

            b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

            c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.
        4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.
        5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).
        6. Sono abrogati:

            a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31

 

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dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;

            b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;

            c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

            d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

        7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

(omissis)

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

(omissis)

Art. 3.
(Definizioni).

        1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

            c) «apparecchiature elettriche ed elettroniche usate»: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

(omissis)

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Art. 1.
(Campo di applicazione).

(omissis)

        2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, e all'articolo 6.

(omissis)

 

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Art. 5.
(Raccolta).

(omissis)

        3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

(omissis)

        15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u).

(omissis)

Art. 10.
(Informazioni per la demolizione e codifica).

        1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

(omissis)

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

(omissis)

Art. 6.
(Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima).

        1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari,

 

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realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.
        2. La commercializzazione di cui al comma 1 è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

(omissis)

Art. 11.
(Statistiche della pesca e dell'acquacoltura).

(omissis)

        2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

(omissis)

Legge 14 luglio 1965, n. 963.

Disciplina della pesca marittima.

(omissis)

Art. 15.
(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca).

        1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

(omissis)

            b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

(omissis)

Art. 26.
(Sanzioni amministrative).

        1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

 

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        2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
        3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
        4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
        5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

Art. 27.
(Sanzioni amministrative accessorie).

        1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

            a) la confisca del pescato;

            b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

            c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

(omissis)